Regolamento regionale 22 giugno 1956, n. - Testo storico

Regolamento regionale 22 giugno 1956

Norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificata con legge 5 maggio 1956, n. 525, concernente la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale.

TITOLO I

Amministrazione e gestione dei contingenti

Art. 1

Alla amministrazione e alla gestione dei contingenti delle merci e dei prodotti immessi al consumo in esenzione fiscale nel territorio della Valle di Aosta, in applicazione dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949 n. 623, modificata con legge 5 maggio 1956 n. 525, provvede il Consiglio regionale avvalendosi dell'Assessorato dell'Industria e Commercio.

Al predetto Assessorato all'Industria e Commercio e al dipendente Ufficio "Zona Franca" spetta il compito di provvedere alla pratica applicazione delle norme del presente regolamento, alla disciplina e al controllo degli acquisti, delle vendite, della distribuzione, dei prezzi e della qualità dei generi contingentati, al fine di assicurare la tutela dei diritti dei consumatori dei generi contingentati.

L'Amministrazione regionale può stabilire i prezzi massimi di vendita dei generi contingentati.

Art. 2

I ricorsi in materia di amministrazione, gestione, assegnazione e vendita di generi contingentati debbono essere inoltrati all'Assessorato regionale dell'Industria e Commercio.

Sui ricorsi decide l'Assessore all'Industria e Commercio o, in seconda istanza, la Giunta regionale. Il ricorrente può chiedere di essere sentito personalmente.

Art. 3

Le spese per l'amministrazione e la gestione dei contingenti oltre che sull'esenzione fiscale della benzina, sino al 50 per cento dell'importo della esenzione stessa, gravano anche sulle esenzioni fiscali del gasolio e dell'alcool puro nelle seguenti misure:

a) sull'esenzione fiscale del gasolio, nella misura di lire dieci al litro;

b) sull'esenzione fiscale dell'alcool puro, in misura da stabilire con deliberazione della Giunta regionale, anche sino all'ammontare totale del diritto erariale.

Le spese per il funzionamento dell'Ufficio regionale per la zona franca rientrano fra le spese di amministrazione e di gestione dei contingenti.

TITOLO II

Acquisto e vendita dei generi contingentati

Art. 4

I generi contingentati, immessi al consumo locale in esenzione fiscale, sono normalmente introdotti in Valle d'Aosta da grossisti, da Consorzi di Cooperative, da Cooperative, da gruppi di dettaglianti e da dettaglianti, che siano regolarmente iscritti presso il Registro Ditte dell'Assessorato regionale dell'Industria e Commercio (Servizi Camera di Commercio) ed abbiano sede legale o filiali in Valle d'Aosta soggetti al pagamento dell'imposta di R.M. nella Regione.

L'Amministrazione regionale può affidare l'acquisto totale o parziale dei generi contingentati anche ad altre Ditte od Enti, aventi sede legale fuori Valle d'Aosta, scelti a suo giudizio insindacabile.

L'acquisto e la vendita di carburanti sono affidati alle Società a ciò autorizzate dal Governo.

L'acquisto e la vendita degli olii lubrificanti sono affidati alle Società e Ditte che normalmente forniscono olii lubrificanti in Valle d'Aosta.

Per l'introduzione in Valle d'Aosta dei generi contingentati sono rilasciati appositi "Buoni di prelevamento ".

Dei "Buoni di prelevamento" possono usufruire soltanto le Società e Ditte intestatarie: è vietata la cessione ad altre Ditte senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Zona Franca.

Art. 5

Le Società e le Ditte alle quali è concesso di introdurre in Valle d'Aosta merci contingentate assumono ogni responsabilità relativa alle modalità di acquisto, al trasporto e al pagamento delle merci medesime e devono sottostare ai controlli disposti dall'Amministrazione regionale.

Le domande di importazione dall'estero di generi contingentati devono essere presentate all'Assessorato regionale dell'Industria e Commercio (Ufficio Zona Franca), per il necessario benestare e per l'inoltro al competente Ministero.

TITOLO III

Ripartizione dei contingenti fra le Ditte

Art. 6

L'Ufficio Zona Franca provvede alla ripartizione dei generi contingentati fra le Ditte previste all'articolo 4, in base ai bollini delle tessere ed ai buoni speciali in possesso delle Ditte stesse.

Per la prima ripartizione l'Ufficio può avvalersi dei dati e degli elementi forniti dalle locali Associazioni di categoria.

L'assegnazione annua ad ogni grossista, ad ogni Cooperativa e Consorzio di dettaglianti ed a ogni dettagliante non può superare, per ciascun assegnatario, il 30% dei quantitativi annui dei singoli generi contingentati.

Le ripartizioni sono effettuate ogni due o tre mesi, in base ai quantitativi venduti da ogni grossista, Cooperativa ecc. nei periodi precedenti.

Il quantitativo minimo di assegnazione è fissato dall'Ufficio Zona Franca per ciascuno dei generi contingentati.

Art. 7

Per l'introduzione in Valle d'Aosta dei seguenti generi contingentati in esenzione fiscale, da distribuire alla popolazione: ZUCCHERO - CAFFE' - THE' - CIOCCOLATO - SURROGATO DI CAFFE' - SEMI OLEOSI - OLIO DI SEMI - CACAO IN GRANI - CACAO IN POLVERE - PETROLIO, le Ditte industriali e commerciali grossiste, Cooperative, Consorzi di cooperative, gruppi di dettaglianti, dettaglianti, ammessi alle assegnazioni dirette, devono depositare presso l'Ufficio Zona Franca atto di fideiussione irrevocabile, rilasciato da un Istituto Bancario, di Credito o di Assicurazione, a garanzia del pagamento dei diritti fiscali relativi alle rimanenze dei generi contingentati al 31 dicembre di ogni anno e dei diritti relativi all'introduzione degli stessi generi nell'anno seguente, nonché a garanzia del pagamento di eventuali penalità che potessero essere stabilite, anche in seguito, per l'inosservanza delle norme sul contingentamento.

La fideiussione dovrà essere rinnovata annualmente. La restituzione degli atti di garanzia anche dopo la scadenza del termine predetto non potrà essere fatta se non ad avvenuto e controllato regolare esaurimento dei quantitativi dei vari generi contingentati assegnati.

Le Ditte che non siano in grado di presentare la prescritta fideiussione sono escluse dalle assegnazioni dirette dei generi contingentati.

Art. 8

Le assegnazioni alle Ditte ammesse alle distribuzioni, che abbiano già operato negli anni precedenti, saranno effettuate come segue:

a) prima assegnazione: nel mese di gennaio, in base a percentuali dei quantitativi dei generi venduti nell'anno precedente, quali risultano al 30 settembre;

b) seconda assegnazione: ai primi di marzo, in base a percentuali dei quantitativi dei generi venduti nell'anno precedente, quali risultano al 31 dicembre. Tale assegnazione sarà calcolata sull'intero quantitativo da ripartire (prima e seconda assegnazione) tenendo conto delle giacenze di ciascuna ditta;

c) successive assegnazioni: saranno fatte esclusivamente in base alle vendite comprovate dai bollini delle tessere distribuite alla popolazione o dai buoni speciali rilasciati dall'Amministrazione regionale - Ufficio Zona Franca.

Art. 9

Le Ditte alle quali è concesso di introdurre in Valle d'Aosta contingenti di generi in esenzione fiscale:

a) assumono ogni responsabilità relativa alle modalità di acquisto ed al pagamento dei generi medesimi;

b) sono responsabili di eventuali ammanchi od avarie, qualunque ne sia la causa;

c) sono responsabili delle merci contingentate distribuite alla propria clientela;

d) provvedono al rifornimento dei dettaglianti, secondo le modalità del successivo articolo 14 e così esclusivamente contro versamento dei bollini staccati dalle tessere del consumatore;

e) hanno l'obbligo di sospendere le consegne dei generi contingentati ai dettaglianti non in regola con il versamento dei bollini o buoni e di segnalare, contemporaneamente, i nominativi di tali dettaglianti all'Ufficio Zona Franca, per gli accertamenti ed i provvedimenti di competenza, ferma restando la responsabilità di cui al paragrafo c) del presente articolo;

f) debbono sottostare ai controlli disposti dalla Amministrazione regionale.

Art. 10

Per i passaggi di carico di generi contingentati fra i grossisti è necessaria la preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio Zona Franca.

Il grossista deve emettere una "Bolletta di consegna merci" per ogni consegna ai dettaglianti di generi contingentati, esclusi: carburanti, liquori, lubrificanti, libri di testo e attrezzi per l'agricoltura. Dette bollette sono fornite esclusivamente dall'Ufficio Zona Franca.

Le bollette devono essere compilate in tre copie, con il sistema a ricalco con carta carbone:

- la prima copia deve essere consegnata al dettagliante, all'atto del ritiro della merce;

- la seconda copia deve essere registrata sul Registro di carico e scarico del genere e trasmessa all'Ufficio Zona Franca alla fine di ogni quindicina e, cioè, al 20 e al 5 di ogni mese;

- la terza copia deve restare allegata al blocchetto, per uso del grossista e per eventuali controlli.

Art. 11

Per ogni ritiro di bollini o di buoni di scarico di generi contingentati, le Ditte grossiste devono compilare una bolletta di ritiro bollini, attestante il versamento, da parte dei loro clienti, dei documenti di scarico predetti. Le bollette sono fornite dall'Ufficio Zona Franca.

Le bollette devono essere compilate in triplice copia, con il sistema a ricalco con carta carbone:

- la prima copia deve essere consegnata al dettagliante, per ricevuta dei documenti di scarico (bollini o buoni versati);

- la seconda copia deve essere versata all'Ufficio Zona Franca ogni quindici giorni e, cioè, al 20 ed al 5 di ogni mese, unitamente ai fogli dei registri di carico e scarico di cui al successivo articolo;

- la terza copia resta allegata al blocchetto per uso del grossista e per eventuali controlli.

Art. 12

Registro delle bollette di consegna merce e ritiro bollini

Ogni Ditta ammessa all'introduzione diretta dei generi contingentati deve, per ogni genere, tenere un registro delle bollette di consegna della merce e ritiro dei bollini, vistato dall'Ufficio Zona Franca, fatta eccezione per i: carburanti, liquori, lubrificanti, libri di testo e attrezzi per l'agricoltura.

I registri debbono essere compilati in due copie con il sistema a ricalco con carta carbone: le copie staccabili dei fogli dei registri devono essere trasmesse all'Ufficio Zona Franca ogni quindicina, e cioè al 20 ed al 5 di ogni mese, unitamente alle bollette di consegna della merce e ritiro dei bollini.

Nei predetti registri devono essere annotati:

- nella colonna consegna: tutte le bollette di consegna della merce e i relativi quantitativi di merci distribuite;

- nella colonna bollini ritirati: tutte le bollette di ritiro bollini con l'indicazione del corrispondente quantitativo di merce.

Le Ditte assegnatarie di zucchero, alcool, semi oleosi, cacao in grani ed altri generi similari destinati alla lavorazione e alla trasformazione, debbono tenere un registro di carico e scarico preventivamente numerato, bollato e firmato dall'Assessore, in cui dovranno essere registrate, in ordine cronologico, le materie prime introdotte in esenzione fiscale, i prodotti ottenuti e le vendite effettuate.

Le Ditte grossiste assegnatarie di alcool incorporato nei liquori esteri e nazionali dovranno tenere un registro di carico e scarico su cui debbono risultare i quantitativi di liquori introdotti in seguito ad assegnazione e le vendite effettuate.

Art. 13

Nel caso di abuso, l'Amministrazione regionale può revocare, in qualsiasi momento, le assegnazioni già concesse, senza che competa alcun indennizzo alle Ditte colpite dal provvedimento ed a terzi aventi causa.

Per ogni controversia in materia di assegnazione dei generi contingentati, o per provvedimenti presi a carico delle Ditte, potrà essere inoltrato ricorso all'Assessore regionale all'Industria e Commercio, e, in seconda istanza, alla Giunta regionale.

TITOLO IV

Cessione dei generi contingentati ai dettaglianti

Art. 14

I grossisti, su richiesta dei dettaglianti, cedono agli stessi le merci contingentate avute in assegnazione, previo ritiro dei bollini corrispondenti, fatta eccezione per la prima assegnazione o cessione, da considerarsi in conto deposito.

I Consorzi di Cooperative nonché i gruppi di dettaglianti non possono cedere le merci loro assegnate se non ai propri associati o componenti.

Le Cooperative e i dettaglianti non possono cedere le merci loro assegnate ad altre Cooperative né ad altri dettaglianti.

TITOLO V

Assegnazione e distribuzione dei generi contingentati

Art. 15

L'assegnazione e la distribuzione al consumo dei generi contingentati sono effettuate secondo le norme seguenti e nelle misure approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'Industria e Commercio, in relazione alle disponibilità dei contingenti annui e alle necessità locali:

1. - ZUCCHERO -

E' assegnato:

a) alla popolazione

b) ai turisti-villeggianti

c) all'industria

I recipienti contenenti prodotti fabbricati con zucchero in esenzione fiscale devono essere identificati da un contrassegno approvato dall'Amministrazione regionale.

Le bottiglie contenenti gazzose, aranciate e simili debbono essere chiuse con tappo a corona, portante la scritta: "esente da imposta di fabbricazione, per il consumo in Valle d'Aosta".

2. - CAFFE' CRUDO -

E' assegnato:

a) alla popolazione

b) ai turisti-villeggianti

Il caffè è normalmente venduto tostato, con obbligo ai grossisti e ai dettaglianti di fornirlo crudo a chi ne faccia richiesta.

3. - SURROGATO DI CAFFE' -

E' assegnato alla popolazione.

4. - CACAO -

E' assegnato:

a) alla popolazione

b) ai turisti-villeggianti

Alle categorie predette il cacao è distribuito in parte puro e in parte incorporato nel cioccolato.

c) alle industrie per la confezione del cioccolato e del cacao zuccherato.

5. - THE' -

E' assegnato alla popolazione

6. - OLIO DI SEMI -

E' assegnato alla popolazione

7. - SPIRITI -

Il contingente di alcool puro è ripartito e distribuito come segue:

a) 30% direttamente alla popolazione, stabile e provvisoria, iscritta nei registri anagrafici comunali in Valle d'Aosta. La distribuzione è effettuata mediante rilascio di buoni o tessere, in ragione di litri anidri 0,500 annui per ogni persona che abbia compiuto 21 anni;

b) 5% al commercio, sotto forma di profumi nazionali ed esteri in vendita libera in Valle d'Aosta;

c) 10% ai proprietari di alambicchi mediante distillazione di vinaccia per uso familiare;

d) 50% alle industrie, per la trasformazione in liquori e per il commercio con l'introduzione di liquori esteri e nazionali in vendita libera in Valle d'Aosta;

e) 5% ai pubblici esercizi, per l'introduzione diretta di liquori esteri e nazionali in vendita libera.

La vendita dell'alcool puro alla popolazione è fatta da ditte locali in possesso di licenze U.T.I.F. L'alcool puro deve essere messo in commercio in bottiglie sigillate.

Le bottiglie contenenti alcool puro o liquori, compresa la grappa, destinati al consumo nella Valle di Aosta, debbono essere identificate con apposizione di contrassegni approvati dall'Amministrazione regionale e numerati, progressivamente per anno, in nero o in verde rispettivamente per il prodotto nazionale od estero.

Per i profumi saranno adottati contrassegni particolari adatti alle confezioni del prodotto.

8. - BIRRA -

La vendita di birra del contingente annuo è libera; è riservato un quantitativo del 6% del contingente annuo al commercio di birra estera.

Le bottiglie contenenti birra in esenzione fiscale debbono essere chiuse con tappo a corona portante la scritta: "esente da imposta di fabbricazione per il consumo in Valle d'Aosta".

9. - ALCOOL DENATURATO -

E' assegnato ai commercianti, per la libera vendita.

10. - PETROLIO -

Un congruo quantitativo del contingente annuo di petrolio è assegnato ai Comuni, per le frazioni sprovviste di illuminazione elettrica; la rimanenza è ripartita fra coloro che inoltrino, tramite i Comuni, motivata richiesta di assegnazione.

All'assegnazione di petrolio possono essere ammessi anche i turisti-villeggianti che soggiornino almeno quindici giorni consecutivi in un Comune della Valle d'Aosta: l'Assessore all'Industria e Commercio, previo esame delle richieste degli interessati, può concedere assegnazioni di petrolio se ed in quanto risultino disponibilità sul contingente in corso di distribuzione.

11. - SEMI OLEOSI -

Sono assegnati alle industrie, per la lavorazione e la trasformazione in olio di semi.

I sottoprodotti risultanti sono distribuiti agli agricoltori per il mantenimento del bestiame, secondo le norme stabilite dalla Giunta regionale.

12. - CACAO IN GRANI -

E' assegnato alle industrie, per la lavorazione e la trasformazione in cioccolato, cacao e burro di cacao.

13. - ATTREZZATURA PER L'AGRICOLTURA -

I buoni di assegnazione per l'esenzione fiscale per l'attrezzatura per l'agricoltura di provenienza estera o nazionale saranno concessi dall'Assessore per l'Industria e Commercio a Ditte, Enti o persone che ne facciano richiesta, secondo le norme stabilite dalla Giunta regionale.

14. - LIBRI DI TESTO SCOLASTICI -

I buoni di assegnazione per l'esenzione fiscale sui libri di testo scolastici in altre lingue od in lingua mista saranno concessi a Ditte od Enti che ne facciano richiesta, secondo le norme stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 16

I contrassegni di cui al precedente articolo 15 numeri 1) e 7) sono costituiti da una fascetta di carta di millimetri 130 x 20, recante lo stemma della Regione, il numero progressivo in nero o in verde, rispettivamente per i prodotti nazionali od esteri, e l'anno cui si riferisce il contingente. Per l'intera lunghezza della fascetta è ripetuta la dicitura: "esente dai diritti fiscali per il consumo in Valle d'Aosta".

I contrassegni devono essere applicati secondo le norme in vigore per le fascette prescritte dallo Stato per l'imposta di fabbricazione.

I contrassegni, conformi al modello approvato dall'Amministrazione regionale, sono forniti gratuitamente dall'Ufficio Zona Franca che deve tenere appositi registri di contabilità, di carico e scarico, dei contrassegni per ciascuna Ditta richiedente.

Art. 17

Agli effetti dell'assegnazione dei generi contingentati, la POPOLAZIONE avente diritto all'assegnazione comprende:

a) le persone che hanno residenza, stabile e provvisoria, nei Comuni della Valle d'Aosta, risultanti iscritte come tali nei registri anagrafici comunali;

b) i lavoratori che, pur non aventi residenza stabile nei Comuni della Valle d'Aosta, vi lavorino alle dipendenze di Ditte iscritte all'Ufficio Registro Ditte dell'Amministrazione regionale (Servizio Camera di Commercio);

c) i familiari, dimoranti in Valle d'Aosta, dei lavoratori di cui al capoverso b);

d) gli appartenenti ai corpi di polizia ed i militari di stanza in Valle d'Aosta, che debbono prelevare i viveri al mercato libero;

e) i turisti-villeggianti. Sono considerati turisti-villeggianti, ai fini della distribuzione dei generi contingentati, esclusivamente coloro che villeggiano in un Comune della Valle d'Aosta, trattenendovisi per almeno quindici giorni consecutivi.

Art. 18

La distribuzione dei generi contingentati alla popolazione è normalmente effettuata mediante il sistema del tesseramento.

Per l'acquisto dei generi contingentati di cui all'articolo 15 sono distribuite le seguenti tessere e buoni, forniti dall'Amministrazione regionale:

a) tessere:

- tessera annuale per la popolazione con residenza stabile o provvisoria in Valle d'Aosta;

- tessera quadrimestrale per i lavoratori e familiari di cui ai capoversi lettera b) e c) dell'art. 17;

- tessera quindicinale per turisti-villeggianti;

b) buoni

- buono speciale per l'assegnazione dell'alcool puro per la popolazione stabile e provvisoria con età superiore ai 21 anni, avente diritto alla tessera annuale;

- buono speciale per le assegnazioni di petrolio.

I Comuni provvedono alla compilazione e alla distribuzione delle tessere, secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione regionale.

Art. 19

La validità dei bollini delle tessere annuali di cui al precedente articolo scade come segue:

- al 31 maggio di ogni anno scadono i bollini relativi al periodo 1 gennaio 31 maggio;

- al 30 settembre scadono i bollini relativi al periodo 1 giugno 30 settembre;

- al 31 dicembre scadono i bollini relativi al periodo 1 ottobre 31 dicembre.

La validità dei buoni per l'alcool scade al 30 novembre di ogni anno.

Art. 20

I generi contingentati devono essere consumati nel territorio della Valle d'Aosta.

Il prelevamento dei generi contingentati può essere effettuato presso qualsiasi rivenditore e in qualsiasi Comune della Valle di Aosta.

I bollini devono essere staccati dalle tessere esclusivamente all'atto dell'effettivo ritiro della merce e limitatamente ai quantitativi di merce venduta.

I dettaglianti sono responsabili anche verso i grossisti loro fornitori.

I dettaglianti devono tenere aggiornato, per ciascun genere contingentato, un registro di carico e scarico fornito dall'Amministrazione regionale e devono attenersi alle norme riportate nel registro stesso.

I dettaglianti rivenditori di generi contingentati hanno l'obbligo di essere sempre forniti di tali generi.

Il prelevamento dei generi contingentati distribuiti con tessera deve avvenire nel periodo indicato sui bollini. Non possono essere effettuati prelevamenti in anticipo.

I rivenditori di generi contingentati devono esporre al pubblico i cartellini dei prezzi di vendita ai sensi del D.L. numero 138 dell'11-1-1923, indicando in modo chiaro i prezzi di vendita, con e senza tessera, dei generi stessi.

I bollini delle tessere annuali, quadrimestrali e quindicinali, devono essere versati, dai dettaglianti ai grossisti, incollati sulle apposite cartelle fornite dall'Amministrazione regionale e firmate in calce dai dettaglianti.

Lo scarico dei generi contingentati introdotti in esenzione fiscale si effettua esclusivamente mediante il versamento dei prescritti buoni o bollini presso l'Ufficio Zona Franca.

All'atto del versamento dei buoni e dei bollini da parte dei grossisti, l'Ufficio Zona Franca provvede al controllo immediato del numero delle cartelle e dei buoni e bollini versati nonché al rilascio di ricevuta di scarico provvisoria, salvo successivo controllo della validità dei buoni e dei bollini con rilascio di ricevuta di scarico definitiva.

I buoni ed i bollini non riconosciuti validi non danno diritto allo scarico, essendo le Ditte obbligate ad accertarsi della validità dei buoni e dei bollini all'atto del loro ritiro dai dettaglianti e dai consumatori.

TITOLO VI

Assegnazione e distribuzione dei carburanti e lubrificanti

Art. 21

L'assegnazione e la distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti contingentati sono effettuate secondo le seguenti norme e nelle misure approvate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato dell'Industria e Commercio, in relazione alla disponibilità dei contingenti annui e alle necessità locali.

Art. 22

L'assegnazione dei carburanti e degli olii lubrificanti viene effettuata, mediante rilascio di appositi "buoni", per le macchine ad uso dell'agricoltura, dell'artigianato e per gli automezzi immatricolati e circolanti in Valle d'Aosta in proprietà o in uso di enti pubblici, di privati aventi residenza stabile in Valle d'Aosta, di Ditte aventi sede legale in Valle d'Aosta o filiali in Valle d'Aosta, soggette al pagamento dell'imposta di R.M. nella Regione.

BENZINA

E' assegnata per gli automezzi di:

1) Enti pubblici;

2) addetti ai servizi pubblici (autocorriere, autobus di linea, auto da noleggio, taxi, ecc.);

3) privati;

4) autotrasportatori;

5) turisti-villeggianti la cui permanenza minima in un Comune della Valle d'Aosta duri almeno 15 giorni;

E' pure assegnata per i motori di potenza non superiore ad HP. 15, in attività presso artigiani, e per le macchine agricole, qualora non godano già di particolari esenzioni.

Per i sanitari condotti e i medici mutualisti addetti all'assistenza generica con servizio domiciliare può essere stabilita una assegnazione supplementare di benzina, a maggiorazione della normale assegnazione.

GASOLIO

E' assegnato per gli automezzi di:

1) Enti pubblici;

2) addetti ai servizi pubblici (autocorriere, autobus di linea);

3) privati;

4) autotrasportatori;

5) turisti-villeggianti la cui permanenza in un Comune della Valle d'Aosta duri almeno 15 giorni.

E' pure assegnato per i motori di potenza non superiore ad HP. 50, in attività presso artigiani e alle macchine agricole, qualora non godano già di particolari esenzioni.

OLII LUBRIFICANTI

Sono assegnati per gli automezzi, le macchine ed i motori in quota proporzionale al carburante assegnato, in relazione alla disponibilità dei contingenti.

Art. 23

Per le Ditte e Società concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici di linea, le assegnazioni di carburanti sono limitate al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle di Aosta e sono subordinate alle corrispondenti necessarie riduzioni delle tariffe dei trasporti nelle misure approvate dalla Giunta regionale.

Per le Società, le Ditte e i trasportatori privati aventi più autocarri funzionanti a benzina o a gasolio, le assegnazioni di carburante sono limitate:

a) al quantitativo occorrente per il numero massimo di tre autocarri funzionanti: per le Società, le Ditte e i trasportatori privati soggetti al pagamento delle imposte erariali in Valle d'Aosta per un reddito imponibile di R.M. sino a Lire 1.500.000 annue;

b) al quantitativo occorrente per l'eventuale maggior numero di autocarri, oltre ai tre autocarri di cui al capoverso a), in ragione di un autocarro funzionante per ogni 500.000 Lire di reddito annuo imponibile eccedente le Lire 1.500.000.

Art. 24

Ai privati possessori di più di una autovettura è fatta assegnazione di benzina per una sola autovettura.

Possono essere fatte assegnazioni di carburante in esenzione fiscale anche per i viaggi di autobus turistici (noleggiati per gite turistiche) che si trattengono in Valle d'Aosta per almeno tre giorni.

Art. 25

Ai turisti-villeggianti, muniti di automezzi, possono essere concesse assegnazioni di benzina e gasolio in esenzione fiscale, qualora il titolare dell'automezzo, o il coniuge o parente o affine di primo grado, soggiorni in un Comune della Valle d'Aosta per almeno quindici giorni consecutivi.

I buoni di assegnazione valevoli per il ritiro del carburante a prezzo ridotto sono consegnati dai competenti Uffici comunali incaricati, su presentazione di domanda redatta su apposito modulo e su esibizione della licenza di circolazione. Competente all'espletamento degli atti è il Comune che ha rilasciato o che rilascia la tessera quindicinale al possessore dell'automezzo o ad un suo familiare.

Qualora nella licenza di circolazione non risulti la cilindrata, l'assegnazione è effettuata tenendo conto della potenza fiscale in HP.

Ai turisti-villeggianti che soggiornino in un Comune della Valle d'Aosta per un periodo superiore ai quindici giorni potranno essere concesse altre assegnazioni in misura corrispondente alla prima dopo almeno una settimana dalla scadenza del periodo della assegnazione precedente. In tal caso, gli interessati non debbono ripresentare domanda di assegnazione, essendo sufficiente l'esibizione della licenza di circolazione, unitamente alla tessera per la successiva quindicina di permanenza.

Le assegnazioni di carburante ai turisti-villeggianti sono, normalmente, limitate al periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

Art. 26

Sono esclusi dall'assegnazione di carburante i turisti stranieri ed i turisti italiani residenti all'estero, potendo i medesimi fruire delle agevolazioni particolari previste dalla tabella B) allegata al Decreto L. in data 11-3-1950 n. 50.

Alla distribuzione dei buoni di assegnazione di carburanti e lubrificanti agli aventi diritto con sede nella Valle d'Aosta, provvedono, per le rispettive zone:

a) l'Ufficio regionale Autoveicoli di Aosta;

b) gli Uffici Comunali di: Châtillon, Verrès, Pont-St.-Martin.

TITOLO VII

Sanzioni amministrative

Art. 27

Contro i trasgressori alle norme per l'applicazione della Legge 3-8-1949, n. 623, modificata con legge 5 maggio 1956, numero 525, sono comminate sanzioni di carattere amministrativo, quali le sospensioni dalle assegnazioni, dalle vendite e dal ritiro di generi contingentati per i periodi determinati o a tempo indeterminato.

Per lievi trasgressioni può essere adottata la sospensione per un periodo di mesi due, con provvedimento dell'Assessore all'Industria e Commercio.

Contro i provvedimenti dell'Assessore regionale all'Industria e Commercio è concessa la facoltà di ricorrere alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Per trasgressioni gravi e per recidiva nelle trasgressioni, può essere adottata, con provvedimento definitivo della Giunta regionale, la sospensione per un periodo di mesi quattro o la sospensione a tempo indeterminato.

Nei confronti delle Ditte colpite da provvedimenti di sospensione può essere anche disposta l'affissione alle porte di ingresso dei negozi o dei magazzini di vendita di avvisi recanti notizia al pubblico dei provvedimenti adottati.

Le Ditte colpite da provvedimenti di sospensione dalle assegnazioni e vendite di generi contingentati non possono, per il periodo della sospensione:

1. - rifornirsi di generi contingentati presso altri grossisti o dettaglianti;

2. - vendere a prezzo di contingente, ritirando bollini o buoni, i generi per i quali è stata disposta la sospensione, anche se si tratta di generi nazionalizzati di libera vendita;

3.- ritirare buoni o bollini di generi contingentati dai consumatori o da altre ditte.

L'applicazione delle sanzioni amministrative che precedono non pregiudica l'applicazione, a carico dei trasgressori, delle penalità o delle maggiori sanzioni previste dalle leggi vigenti.